Open·Parlamento
HomeNormeLegge 212/1983Art. 57
Legge 212/1983

Art. 57 — Le commissioni per gli esami sono formate da cinque membri, tratti, con decreto del Ministro competente, dall…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/57parte di Legge 212/1983
Art. 57. Le commissioni per gli esami sono formate da cinque membri, tratti, con decreto del Ministro competente, dalle commissioni di cui all'articolo 31. La valutazione globale dei risultati degli esami e dei titoli e' effettuata dalle commissioni ordinarie di avanzamento. Le commissioni ordinarie di avanzamento degli ufficiali nell'esprimere il giudizio sui titoli osservano le norme di cui all'articolo 35. Il giudizio complessivo sui risultati delle prove d'esame e sui titoli e' espresso in centesimi, di cui il 50 per cento e' riferito agli esami e il 50 per cento ai titoli. Le commissioni, sulla base del punteggio complessivo di cui al precedente comma, compilano la graduatoria di merito.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 212/1983 · fonte Normattiva ↗

← Art. 56 Art. 58 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.