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Legge 212/1983

Art. 44 — I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza cessano da…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/44parte di Legge 212/1983
Art. 44. I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 56° anno di eta' e, purche' in possesso dell'idoneita' al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del 61° anno di eta'; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica. I sottufficiali in servizio attivo, tre mesi prima del compimento del 56° anno di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva. I sottufficiali in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

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