Legge 212/1983
Art. 44 — I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza cessano da…
Art. 44. I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 56° anno di eta' e, purche' in possesso dell'idoneita' al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del 61° anno di eta'; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica. I sottufficiali in servizio attivo, tre mesi prima del compimento del 56° anno di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva. I sottufficiali in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.
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- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 39, comma 7) la modifica dell'art. 44, comma 1.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2146, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 44.
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