Legge 212/1983
Art. 45 — La categoria dell'ausiliaria comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente a norma d…
Art. 45. La categoria dell'ausiliaria comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del precedente articolo, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessita'. Il richiamo in temporaneo servizio del sottufficiale in ausiliaria e' disposto con decreto del Ministro della difesa e, per quanto di sua competenza, del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro. Il sottufficiale in ausiliaria non puo' assumere cariche e impieghi retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 39, comma 8) la modifica dell'art. 45, comma 2.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 45.
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