Legge 212/1983
Art. 43 — I marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza pos…
Art. 43. I marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza possono conseguire le promozioni di cui agli articoli 40, 41 e 42 nel grado di tenente o grado corrispondente dei ruoli di cui all'articolo 53. Le proposte di avanzamento sono formulate secondo le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42.
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Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 43.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 43.
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