Legge 212/1983
Art. 4 — In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre Forze armate previste dall'ar…
Art. 4. In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre Forze armate previste dall'articolo 1, il Ministro della difesa ha facolta' di indire uno o piu' bandi annuali per l'arruolamento volontario di sottufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con ferma di tre anni e sei mesi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 4.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 4.
↑ Tutti gli articoli di Legge 212/1983 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.