Legge 212/1983
Art. 3 — L'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n
Art. 3. L'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e' sostituito dal seguente: "ART. 3. - I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in: sottufficiali in ferma volontaria o rafferma; sottufficiali in servizio permanente; sottufficiali in congedo; sottufficiali in congedo assoluto. I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie: sottoufficiali dell'ausiliaria; sottufficiali di complemento; sottoufficiali della riserva".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 3.
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