Open·Parlamento
HomeNormeLegge 212/1983Art. 3
Legge 212/1983

Art. 3 — L'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/3parte di Legge 212/1983
Art. 3. L'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e' sostituito dal seguente: "ART. 3. - I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in: sottufficiali in ferma volontaria o rafferma; sottufficiali in servizio permanente; sottufficiali in congedo; sottufficiali in congedo assoluto. I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie: sottoufficiali dell'ausiliaria; sottufficiali di complemento; sottoufficiali della riserva".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 212/1983 · fonte Normattiva ↗

← Art. 2 Art. 4 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.