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Legge 212/1983

Art. 2 — Il numero dei graduati e militari di truppa, volontari raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronaut…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/2parte di Legge 212/1983
Art. 2. Il numero dei graduati e militari di truppa, volontari raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno di entrata in vigore della presente legge, e' diminuito di complessive 2.800 unita' a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa.

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