Legge 212/1983
Art. 2 — Il numero dei graduati e militari di truppa, volontari raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronaut…
Art. 2. Il numero dei graduati e militari di truppa, volontari raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno di entrata in vigore della presente legge, e' diminuito di complessive 2.800 unita' a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 2.
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