Legge 212/1983
Art. 5 — Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente articolo i giovani che:
Art. 5. Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente articolo i giovani che: 1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) non siano incorsi: - in condanne per delitti; - nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per i motivi indicati al n. 2), lettere a), c) e d), e n. 3) del successivo articolo 9; 3) abbiano tenuto buona condotta; 4) siano celibi o vedovi e comunque senza prole; 5) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela. Non occorre consenso per coloro che siano, gia' alle armi, ovvero abbiano gia' concorso alla leva e siano stati arruolati; 6) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 7) compiano il 17° anno di eta' e non abbiano superato il 24° nell'anno in cui viene effettuato l'arruolamento. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 8) siano in possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo, fermo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1971, n. 124.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 5.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 5.
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