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Legge 574/1980

Art. 43 — Per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo 42 non s…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/43parte di Legge 574/1980
Art. 43. Per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo 42 non si osservano le disposizioni degli articoli 103, 104, 106, 107, 113, 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, per essere valutati per l'avanzamento, devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 21, 22, 34 e 35 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo III del titolo II della predetta legge. Agli effetti di quanto disposto nel precedente comma, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento comprendendovi, per ciascun grado, gli ufficiali che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza nel grado o l'anzianita' di servizio prevista al successivo articolo 45. I tenenti ed i maggiori sono valutati e se idonei sono promossi con anzianita' occorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste. I maggiori sono promossi purche' non esistano, nei corrispondenti ruoli normali e speciali, maggiori in servizio permanente di pari o superiore anzianita', esclusi i non idonei e i sospesi all'avanzamento. I capitani sono valutati e se riconosciuti idonei mediante giudizio di avanzamento, formulato dalla commissione ordinaria di avanzamento che compila una graduatoria di merito, sono promossi al grado superiore secondo l'ordine di anzianita'. Le promozioni decorrono dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste.

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