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Legge 574/1980

Art. 42 — I ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge sono i seguenti: a) per l'Esercito:

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/42parte di Legge 574/1980
Art. 42. I ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge sono i seguenti: a) per l'Esercito: 1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; 2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; 3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei corpi sanitario (ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari), veterinario e tecnico; 4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei corpi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione; b) per la Marina: 1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore; 2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo del genio navale; 3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle armi navali; 4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo medici); 5) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo farmacisti); 6) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di commissariato; 7) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto; c) per l'Aeronautica: 1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti; 2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo servizi; 3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei Corpi: del genio aeronautico - ruoli ingegneri, chimici, fisici; di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, sanitario aeronautico; 4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico; 5) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

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