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Legge 574/1980

Art. 41 — Per gli ufficiali di cui al presente titolo IV che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensio…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/41parte di Legge 574/1980
Art. 41. Per gli ufficiali di cui al presente titolo IV che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianita' di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

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