Legge 574/1980
Art. 44 — Gli ufficiali inferiori di ruoli ad esaurimento, per essere valutati ai fini dello avanzamento, debbono aver …
Art. 44. Gli ufficiali inferiori di ruoli ad esaurimento, per essere valutati ai fini dello avanzamento, debbono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento, nelle tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. I periodi di comando di cui al precedente comma sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto: per gli ufficiali dell'Arma del genio, presso le direzioni lavori; per gli ufficiali in possesso di brevetto militare di pilota di aereo o di elicottero, presso reparti o scuole di volo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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