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Legge 574/1980

Art. 24 — Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta …

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/24parte di Legge 574/1980
Art. 24. Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello di ciascun ruolo normale dei vari corpi della Marina militare, quale stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro e dei tenenti di vascello mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 14 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unita' quanti sono i tenenti di vascello mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 14 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni, qualora nei ruoli normali dei vari corpi della Marina militare siano presenti in ruolo capitani di corvetta con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 18 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a quattro anni, questi sono valutati e, se idonei, promossi al grado di capitano di fregata con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianita', ma comunque non anteriore al 1 gennaio 1980. Ai fini del computo delle anzianita' indicate nei precedenti commi, nei riguardi dell'ufficiale che in applicazione delle norme vigenti abbia subito spostamenti in ruolo, viene considerata una anzianita' pari a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza e che non abbia subito detrazioni di anzianita' o ritardi di carriera. Per ciascuno degli anni 1980 e 1981 il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del corpo delle armi navali derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non puo' essere inferiore a 8 unita'. Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

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