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Legge 574/1980

Art. 23 — Per l'avanzamento al grado di generale ispettore del Corpo Tecnico, i tenenti generali dello stesso Corpo son…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/23parte di Legge 574/1980
Art. 23. Per l'avanzamento al grado di generale ispettore del Corpo Tecnico, i tenenti generali dello stesso Corpo sono valutati dalla Commissione superiore d'avanzamento. La nota (o) della tabella n. 1 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' cosi' modificata: "(o) ciclo di 4 anni con inizio dal 1981". La Commissione superiore d'avanzamento per le valutazioni relative all'anno 1981: dei tenenti generali del Corpo tecnico, non comprende il generale ispettore del Corpo stesso; dei maggiori generali e dei colonnelli del Corpo Tecnico, comprende il tenente generale idoneo e iscritto in quadro per la promozione al grado di generale ispettore del Corpo stesso; dei tenenti colonnelli dei Servizi Tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico, comprende l'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano gia' appartenente al Servizio Tecnico degli ufficiali da valutare.

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