Legge 574/1980
Art. 25 — Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dell'arma ae…
Art. 25. Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dell'arma aeronautica ruolo naviganti normale, del Corpo del genio aeronautico ruoli ingegneri, chimici e fisici, del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico ruolo ufficiali medici, quale stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianita' - di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 - anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalla legge in vigore di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo, pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni, qualora nei ruoli di cui al precedente comma, siano presenti in ruolo maggiori con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni, questi sono valutati e, - se idonei, sono promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianita', ma comunque non anteriore al 1 gennaio 1980. Ai fini del computo delle anzianita' indicate nei precedenti commi, nei riguardi dell'ufficiale che in applicazione delle norme vigenti abbia subito spostamenti in ruolo, viene considerata una anzianita' pari a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza e che non abbia subito detrazioni di anzianita' o ritardi di carriera. Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica. Per gli ufficiali della Arma aeronautica ruolo servizi provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali si applicano le norme di cui al successivo articolo 30.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 224/05 — Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento autoritativoha disposto (con l'art. 39) la modifica dell'art. 25.
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