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Legge 48/1979

Art. 24 — Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge gli enti pubblici e le persone giuridiche…

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/24parte di Legge 48/1979
Art. 24. Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge gli enti pubblici e le persone giuridiche di diritto privato che esercitano pubbliche funzioni nonche' i loro dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno tre anni, per incarico di una impresa di assicurazione, attivita' di gestione e di sviluppo di affari assicurativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

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