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Legge 48/1979

Art. 23 — Nella prima formazione dell'albo, salvo il disposto dell'articolo 3, hanno diritto all'iscrizione tutti color…

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/23parte di Legge 48/1979
Art. 23. Nella prima formazione dell'albo, salvo il disposto dell'articolo 3, hanno diritto all'iscrizione tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno sei mesi effettiva attivita' di agente per incarico di una o piu' imprese di assicurazione, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, lettera d), ed all'articolo 5. La domanda di iscrizione deve essere presentata dall'interessato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dai certificati attestanti i requisiti richiesti dall'articolo 4, lettere a), b) e c).

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