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Legge 48/1979

Art. 25 — All'entrata in vigore della presente legge il comitato per l'albo istituito con l'accordo stipulato in data 1…

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/25parte di Legge 48/1979
Art. 25. All'entrata in vigore della presente legge il comitato per l'albo istituito con l'accordo stipulato in data 15 gennaio 1973 fra l'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione e il Sindacato nazionale agenti trasmettera' alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo l'elenco degli iscritti e la relativa documentazione. Gli iscritti all'albo di cui al comma precedente sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 23 e sono iscritti alla sezione prima o alla sezione seconda in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della presente legge.

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