Legge 48/1979
Art. 15 — La commissione nazionale e le commissioni provinciali per l'albo degli agenti di assicurazione, oltre ad adem…
Art. 15. La commissione nazionale e le commissioni provinciali per l'albo degli agenti di assicurazione, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge: a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia dell'albo e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo; b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attivita' di agente di assicurazione; c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti all'albo e vigilano sul corretto esercizio dell'attivita' agenziale; d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli agenti.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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