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Legge 48/1979

Art. 16 — La commissione nazionale e le commissioni provinciali per l'albo degli agenti di assicurazione si riuniscono …

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/16parte di Legge 48/1979
Art. 16. La commissione nazionale e le commissioni provinciali per l'albo degli agenti di assicurazione si riuniscono in sessione ordinaria ogni trimestre ed in sessione straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Per ogni giornata di sedute e' corrisposto ai partecipanti un gettone di presenza nella misura di legge.

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