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Legge 48/1979

Art. 14 — Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione per l'albo…

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/14parte di Legge 48/1979
Art. 14. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione per l'albo degli agenti di assicurazione. La commissione, che viene rinnovata ogni tre anni, e' composta: 1) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato; 2) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che assolve anche le mansioni di segretario; 3) da tre rappresentanti degli agenti iscritti all'albo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

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