Legge 48/1979
Art. 14 — Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione per l'albo…
Art. 14. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione per l'albo degli agenti di assicurazione. La commissione, che viene rinnovata ogni tre anni, e' composta: 1) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato; 2) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che assolve anche le mansioni di segretario; 3) da tre rappresentanti degli agenti iscritti all'albo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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