Legge 497/1978
Art. 9 — Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente articolo 6, quando sono assegnati a titolari di incarichi che c…
Art. 9. Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente articolo 6, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi. Tali locali rimangono nella disponibilita' dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: a) capo di stato maggiore della Difesa; capi e sottocapi di stato maggiore di Forza armata; segretario generale della Difesa; b) comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea; c) eventuali altri incarichi indicati dal regolamento di cui all'articolo 20.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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