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Legge 497/1978

Art. 10 — Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al punto 3) del preced…

ELI /it/legge/1978/08/18/497/art/10parte di Legge 497/1978
Art. 10. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al punto 3) del precedente articolo 6, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalita' stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 20, al personale che presta servizio nella localita' in cui e situato l'alloggio.

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