Legge 497/1978
Art. 8 — Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente articolo 6 sono assegnati al personale dipendente cui sono affi…
Art. 8. Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente articolo 6 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la localita' di servizio. Con il regolamento di cui al successivo articolo 20 l'Amministrazione della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative e con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessita' funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio. La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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