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Legge 497/1978

Art. 7 — L'alloggio gratuito di cui al punto 1 del precedente articolo 6 puo' essere concesso unicamente al personale …

ELI /it/legge/1978/08/18/497/art/7parte di Legge 497/1978
Art. 7. L'alloggio gratuito di cui al punto 1 del precedente articolo 6 puo' essere concesso unicamente al personale dipendente cui sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonche' al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto. La concessione dell'alloggio e' disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali della Difesa. Della concessione e' data notizia all'intendenza di finanza competente per territorio. La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo. Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.

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