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Legge 227/1977

Art. 8 — Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPES, ha il compito di:

ELI /it/legge/1977/05/24/227/art/8parte di Legge 227/1977
Art. 8. Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPES, ha il compito di: 1) determinare i criteri di gestione della sezione; 2) stabilire i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione; le quote massime di garanzia; l'eventuale quota di scoperto obbligatorio; le condizioni per il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi; 3) stabilire le condizioni di ammissibilita' alla garanzia, nonche' quelle di assicurazione e di riassicurazione. Inoltre, ha il compito di: a) deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia; b) deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo; c) accordare le autorizzazioni in base alla delega prevista all'ultimo comma dell'articolo 3; d) approvare il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministro per il tesoro, anche agli effetti dell'articolo 2 della presente legge; e) predisporre gli elementi per la relazione previsionale sull'attivita' della sezione per l'anno successivo, di cui all'articolo 28; f) deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna; g) deliberare sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza. Le deliberazioni adottate in ordine ai punti 1), 2) e 3) sono sottoposte per l'approvazione al Ministro per il tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le delibere stesse si intendono approvate. Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera a) riguardanti garanzie di durata superiore a cinque anni e quelle in ordine alla lettera b) sono sottoposte per la approvazione al Ministro per il tesoro; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono approvate. Il comitato di gestione puo' delegare al direttore le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinarsi dal comitato stesso.

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