Legge 227/1977
Art. 9 — Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente…
Art. 9. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti. I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e durano in carica quattro anni. Il presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private; un membro dal Ministero del commercio con l'estero. I revisori dei conti provvedono al controllo contabile secondo le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. I revisori dei conti sono tenuti a presentare al Ministero del tesoro una relazione annuale sul bilancio consuntivo della sezione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 143/03 — Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, commautoritativoha disposto (con l'art. 13 comma 6) l'abrogazione dell'art. 9.
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