Legge 227/1977
Art. 7 — Il comitato di gestione e' composto da: un funzionario del Ministero degli affari esteri; due funzionari del …
Art. 7. Il comitato di gestione e' composto da: un funzionario del Ministero degli affari esteri; due funzionari del Ministero del tesoro; un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un funzionario del Ministero del commercio con l'estero; un funzionario dell'INA; un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale). I membri del comitato di gestione, impediti dal partecipare alle riunioni, possono essere sostituiti da supplenti appartenenti alle stesse amministrazioni od istituti. I membri effettivi e supplenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, e durano in carica quattro anni. Nello stesso decreto di nomina vengono designati i membri del comitato di gestione che ne assumono la presidenza e la vice presidenza. Le adunanze del comitato di gestione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Il comitato di gestione si riunisce, di norma, una volta alla settimana.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 143/03 — Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, commautoritativoha disposto (con l'art. 13 comma 6) l'abrogazione dell'art. 7.
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