Legge 227/1977
Art. 22 — Allo scopo di contribuire a coprire la differenza tra il tasso delle operazioni di finanziamento previste dal…
Art. 22. Allo scopo di contribuire a coprire la differenza tra il tasso delle operazioni di finanziamento previste dall'articolo 18 ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni passive effettuate dal Mediocredito centrale a norma dell'articolo 21, il Ministero del tesoro potra' corrispondere al Mediocredito centrale un contributo la cui misura sara' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 143/03 — Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, commautoritativoha disposto (con l'art. 19 comma 2) l'abrogazione dell'art. 22.
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