Legge 227/1977
Art. 23 — Per la provvista effettuata sui mercati esteri dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali …
Art. 23. Per la provvista effettuata sui mercati esteri dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, destinata al finanziamento dei crediti all'esportazione, previa l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni, il Ministro per il tesoro puo' accordare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 143/03 — Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, commautoritativoha disposto (con l'art. 19 comma 2) l'abrogazione dell'art. 23.
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