Legge 227/1977
Art. 21 — Il Mediocredito centrale, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, puo' effettuare operazioni finanz…
Art. 21. Il Mediocredito centrale, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, puo' effettuare operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti ed istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziari esteri. All'uopo il Mediocredito centrale puo' cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero puo' costituirli in pegno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 143/03 — Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, commautoritativoha disposto (con l'art. 19 comma 2) l'abrogazione dell'art. 21.
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