Legge 227/1977
Art. 20 — I riscontri e le anticipazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n
Art. 20. I riscontri e le anticipazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero. Gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno partecipare al finanziamento delle operazioni, assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 143/03 — Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, commautoritativoha disposto (con l'art. 19 comma 2) l'abrogazione dell'art. 20.
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