Legge 319/1976
Art. 17 — Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato dei Ministri di cui all'articol…
Art. 17. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 integrato dal Ministro per le finanze, predispone formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'articolo precedente e stabilisce le penalita' per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso e ritardato pagamento, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica. Sulla base delle formule stesse le regioni provvedono, entro centottanta giorni dal termine di cui al comma precedente, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei massimali vincolanti per gli enti erogatori dei servizi e riscuotitori del canone o diritto. Compete alle regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle quantita' e qualita' delle acque scaricate, di cui all'articolo 16, per la concreta determinazione della tariffa da applicare. Alla riscossione di quanto dovuto si provvede mediante ruoli nominativi. Qualora il ritardo nel pagamento delle tariffe si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti. La decadenza e' pronunciata dalla medesima autorita' che provvede al rilascio delle autorizzazioni.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 62, comma 5) la modifica dell'art. 17.
- L. 650/12 — Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n.autoritativoha disposto (con l'art. 21, comma 1) la modifica dell'art. 17.
Abroga · 3
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175, comma 1 lettera b)) l'abrogazione del provvedimento.
- L. 36/01 — Disposizioni in materia di risorse idriche.autoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 1) l'abrogazione dell'art. 17-bis.
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