Legge 319/1976
Art. 16 — Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto de…
Art. 16. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, e' dovuto ai comuni o ai consorzi intercomunali il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. La tariffa e' formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte e' determinata in rapporto alle quantita' di acqua effettivamente scaricate, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti. La seconda parte e' determinata in rapporto alla quantita' ed alla qualita' delle acque scaricate.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 62, comma 5) la modifica dell'art. 16.
- L. 650/12 — Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n.autoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 2) la modifica dell'art. 16, comma 1.
Abroga · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175, comma 1 lettera b)) l'abrogazione del provvedimento.
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