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Legge 319/1976

Art. 18 — Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di attivazione dei dispositivi (privati e pubbl…

ELI /it/legge/1976/05/10/319/art/18parte di Legge 319/1976
Art. 18. Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti i complessi produttivi esistenti legittimati a raggiungere gradualmente i suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o ai consorzi intercomunali anche in aggiunta alla tariffa di cui all'articolo precedente, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, una somma commisurata alla quantita' e qualita' dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno stabiliti entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3, integrato dal Ministro per le finanze, per ogni categoria di insediamento produttivo. La norma non si applica se i predetti complessi produttivi sono svincolati dal servizio pubblico ed intendano allineare i propri scarichi agli obiettivi finali entro il biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

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