Legge 191/1975
Art. 9 — Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nel…
Art. 9. Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nella Aeronautica sono quelli stabiliti nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. Tali consigli sono composti: a) da un commissario di leva, presidente; b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, periti selettori attitudinali, membri; c) dal sindaco del comune degli iscritti che debbono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale; d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto. In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per la difesa ha facolta' di disporre che la presidenza del consiglio di leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei commissari di leva. Il consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneita' somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani allo impiego in incarichi del servizio militare. Fanno parte di detto gruppo di periti ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sara' determinato dal Ministro per la difesa in relazione alla entita' del contingente che ogni consiglio di leva deve annualmente esaminare. Il capo nucleo medico selettore e' il perito sanitario del consiglio di leva. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e' conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso. Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parita' di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l'idoneita' fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario. L'intervento di tre membri, compreso tra questi il presidente, rende valide le decisioni. Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Inserisce · 1
- L. 958/12 — Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.autoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 3) l'introduzione di un comma dopo il secondo comma dell'art. 9.
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