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Legge 191/1975

Art. 10 — Compiute le operazioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n

ELI /it/legge/1975/05/31/191/art/10parte di Legge 191/1975
Art. 10. Compiute le operazioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, la lista e' firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica, nei primi dieci giorni del mese di aprile, al capo dell'ufficio di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente per territorio, nonche', per i comuni costieri, anche al capo dell'ufficio leva della capitaneria di porto competente per territorio.

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