Legge 191/1975
Art. 8 — Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM sono quell…
Art. 8. Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM sono quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente legge. I consigli di leva sono composti: a) dal comandante del porto, o, in sua vece, da un ufficiale superiore di porto della capitaneria di porto da lui delegato, presidente; b) da un ufficiale di porto del compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, perito selettore attitudinale, membro; c) da un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale, membro; d) da un ufficiale del compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto. Il consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneita' somaticofunzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialita' ed abilitazioni del CEMM. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all'arruolamento nella predetta forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d'incarichi dell'Esercito. Il numero dei periti selettori e' determinato dal Ministro per la difesa in relazione all'entita' del contingente che ogni consiglio di leva deve esaminare annualmente. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e' conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso. Le decisioni del consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti. Le sedute del consiglio di leva sono pubbliche.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 958/12 — Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.autoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 8, comma 2 lettera a); (con l'art. 9, comma 2) l'introduzione di un comma dopo il secondo comma dell'art. 8.
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