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Legge 191/1975

Art. 7 — Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi:

ELI /it/legge/1975/05/31/191/art/7parte di Legge 191/1975
Art. 7. Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi: 1) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella guardia di finanza - contingente di mare; 2) gli arruolati di leva nel CEMM. Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito e trasferiti nei ruoli del CEMM: 1) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino gia' arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle universita' e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle capitanerie di porto, i nomi e le generalita' dei giovani iscritti ai corsi delle facolta' sopraindicate; 2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, ottengono di prestare servizio nella Marina o nella guardia di finanza - contingente di mare, ovvero conseguono il requisito di cui al titolo 1-a) del precedente articolo 4. Sono cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti nei ruoli delle forze armate dello Stato: 1) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito; 2) i militari di leva del CEMM i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del CEMM e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre forze armate per intraprendervi una carriera; 3) i militari di leva del CEMM i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito; 4) gli arruolati di leva ed i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito; 5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica; 6) i militari in servizio nella guardia di finanza - contingente di mare, che ottengono il passaggio nel contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito; 7) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo in base alla disposizione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

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