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Legge 575/1965

Art. 9 — Le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per l'abusivo porto di esse sono triplicate ove …

ELI /it/legge/1965/05/31/575/art/9parte di Legge 575/1965
Art. 9. Le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per l'abusivo porto di esse sono triplicate ove si tratti di fucile mitragliatore o fucile a canne mozzate o bombe o altre materie esplodenti detenuti o trasportati da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione con provvedimento definitivo.

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