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Legge 575/1965

Art. 10 — Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n

ELI /it/legge/1965/05/31/575/art/10parte di Legge 575/1965
Art. 10. Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

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