Legge 575/1965
Art. 10 — Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n
Art. 10. Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 327/08 — Norme in materia di misure di prevenzione personali.autoritativoha disposto (con l'art. 11, comma 1) la modifica dell'art. 10-bis, comma 2.
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