Legge 575/1965
Art. 8 — Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, ne' per fabbricazione, deposito, vendita e…
Art. 8. Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, ne' per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se gia' furono concesse devono essere revocate.
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- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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