Legge 575/1965
Art. 7 — Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 378, 379, 416 e 435 del Codice penale sono aumentate…
Art. 7. Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 378, 379, 416 e 435 del Codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698 e 699 del Codice penale sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. E' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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