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Legge 575/1965

Art. 7 — Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 378, 379, 416 e 435 del Codice penale sono aumentate…

ELI /it/legge/1965/05/31/575/art/7parte di Legge 575/1965
Art. 7. Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 378, 379, 416 e 435 del Codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698 e 699 del Codice penale sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. E' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

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