Legge 447/1964
Art. 8 — Alla legge 31 luglio 1954, n
Art. 8. Alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono apportate le seguenti modificazioni I. - Il primo comma dell'articolo 24 e' cosi' sostituito: "Il sottufficiale che nei gradi di aiutante di battaglia, di maresciallo dei tre gradi e di capo di 1ª, 2ª e 3ª casse raggiunge l'eta' indicata nella tabella A annessa alla presente legge e' trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente nello stesso grado rivestito alla data del trasferimento". II. - Nel primo comma dell'articolo 27 sono soppresse le parole "rivestendo il grado massimo".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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