Legge 447/1964
Art. 7 — Nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per la nomina ad operaio di prima e seconda categoria il 30 p…
Art. 7. Nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per la nomina ad operaio di prima e seconda categoria il 30 per cento dei posti e' riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario. La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere b) c), d), f), h) e i) dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
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Abroga · 2
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 7.
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 28, ultimo comma) l'abrogazione dell'art. 7.
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