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Legge 447/1964

Art. 9 — L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e' cosi' s…

ELI /it/legge/1964/06/10/447/art/9parte di Legge 447/1964
Art. 9. L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e' cosi' stabilito: aiutanti di battaglia e marescialli maggiori. . . . . . . . . . 3.500 marescialli capi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 marescialli ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 sergenti maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500 L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio e' stabilito in 1.900 unita'. La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio.

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