Legge 447/1964
Art. 3 — Dopo aver compiuto almeno nove anni di servizio nella posizione di ferma o rafferma, i sergenti volontari son…
Art. 3. Dopo aver compiuto almeno nove anni di servizio nella posizione di ferma o rafferma, i sergenti volontari sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore e, se idonei, conseguono la promozione nei limiti del 20 per cento della forza organica determinata ai sensi dei successivi articoli 9 e 27, ultimo comma, e 18, penultimo capoverso, restando nelle predette posizioni. I sergenti giudicati non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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