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Legge 447/1964

Art. 2 — Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna forza armata, i …

ELI /it/legge/1964/06/10/447/art/2parte di Legge 447/1964
Art. 2. Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna forza armata, i militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica possono restare in servizio volontario mediante successive rafferme biennali fino all'eta' di 53 anni. Per la concessione di dette rafferme continuano ad applicarsi le norme in vigore per ciascuna forza armata.

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