Legge 447/1964
Art. 2 — Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna forza armata, i …
Art. 2. Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna forza armata, i militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica possono restare in servizio volontario mediante successive rafferme biennali fino all'eta' di 53 anni. Per la concessione di dette rafferme continuano ad applicarsi le norme in vigore per ciascuna forza armata.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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