Legge 447/1964
Art. 4 — Ai sottufficiali in servizio permanente ed ai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinier…
Art. 4. Ai sottufficiali in servizio permanente ed ai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica puo' essere concessa l'autorizzazione a contrarre matrimonio, con le modalita' previste dalle norme in vigore, al compimento del venticinquesimo anno di eta'. Tale autorizzazione e' da ritenere valida anche nei casi di nomina a ufficiale, di passaggio in servizio permanente effettivo e di commutazione di ferma.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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