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Legge 52/1963

Art. 7 — All'atto dell'ammissione in Accademia, i giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 e dell'a…

ELI /it/legge/1963/01/26/52/art/7parte di Legge 52/1963
Art. 7. All'atto dell'ammissione in Accademia, i giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo articolo 9, salvi i casi di dimissione previsti dall'ordinamento della Accademia e quello di cui al successivo articolo 8. Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria e in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla facolta' di ingegneria di un'universita' o ad un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione c conseguire la laurea in ingegneria. La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministro per la difesa. Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale nel Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

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